Vita breve per i truffatori dei contachilometri, cioè di quelli che vendono le automobili , facendo “indietreggiare” i numeri, per poter vendere l’automobile con un chilometraggio all’apparenza più basso ed un prezzo più alto.
A partire dal 20 maggio 2018 ci saranno nuove regole sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e rimorchi.
il D.M. Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, che ha recepito la Direttiva Europea 2014/45/UE prevede due importanti novità.
La prima è che dovranno sottoporsi alla revisione sempre – e non più solo in via discrezionale – tutti i veicoli incidentati su cui gli agenti chiamati a fare i rilievi hanno riscontrato gravi danni.
La seconda è l’obbligo del certificato di revisione che dovrà, in buona sostanza, contenere:
- numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
- targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
- luogo e data del controllo;
- lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
- categoria del veicolo, se disponibile;
- carenze individuate e livello di gravità;
- risultato del controllo tecnico;
- data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
- nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.
Il certificato di revisione sarà un documento richiesto anche nei trasferimenti di proprietà e i suoi dati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi al CED – Centro Elaborazione Dati del Ministero.
E’ dunque giunta la fine per i truffatori dei contachilometri ?
A cura di Alessandro Marchetti (FPL Roma)